mercoledì 2 settembre 2009

IL NOSTRO STATUTO

STATUTO




TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede
E' costituita con sede nel Comune di Bologna, la società cooperativa denominata “C’E’ UN MONDO Società Cooperativa” in sigla “C’é un mondo Soc.Coop.”.
La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 - Durata
La società ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.



TITOLO II
SCOPO E OGGETTO

ART. 3 - Scopo sociale
La società, con fine mutualistico e senza finalità di lucro, si propone di offrire ai propri clienti prodotti e servizi provenienti dal circuito del Commercio Equo e Solidale, dalle cooperative sociali e dal mercato dei prodotti biologici, agevolando l’incontro tra consumatori e produttori sia dei paesi economicamente meno sviluppati sia di produttori impegnati a sostenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale e la difesa dell’ambiente.
Tale scopo sarà perseguito attraverso la commercializzazione di beni di consumo prodotti e distribuiti da soggetti che si impegnino a:
a.migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l’accesso al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali;
b.promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo;
c.divulgare informazioni, anche tramite la vendita di prodotti, sui meccanismi economici di sfruttamento che hanno provocato il sottosviluppo al fine di favorire nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo;
d.stimolare la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, affinché possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera critica;
e.proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica;
f.favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste e nel rispetto dei principi della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (ILO) tanto nei paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
g.promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali;
h.sostenere, anche tramite progetti specifici, la cooperazione internazionale e l’autosviluppo economico e sociale di produttori svantaggiati e/o cooperative di produttori dei paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o altri enti operanti nel territorio nazionale o all’estero;
i.difendere, in contrapposizione alla standardizzazione del gusto, la salvaguardia dei cibi, delle tecniche colturali e di trasformazione ereditate dalla tradizione, nella difesa della biodiversità delle specie coltivate e selvatiche;
j.stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale, effettuando campagne di informazione e pressione affinché rendano eque le regole e la pratica del commercio internazionale convenzionale;
k.sostenere la finanza etica.
La cooperativa si avvarrà in misura prevalente del lavoro dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.
La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine di stimolare lo sviluppo e la conoscenza del commercio equo e solidale e la promozione del movimento cooperativo e mutualistico.

ART. 4 - Oggetto sociale
La Cooperativa potrà svolgere ogni attività economica e commerciale organizzata direttamente purché finalizzata al conseguimento dei suoi scopi sociali e, in particolare, a titolo esemplificativo potrà svolgere le seguenti attività:
1.commercializzare all’ingrosso e al minuto prodotti artigianali e alimentari, abbigliamento, libri e altri articoli di vario genere provenienti da paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o altri enti operanti nel territorio nazionale o all’estero nel rispetto dei criteri esposti all’articolo 3 anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci e ricercando un rapporto il più possibile diretto tra produttore e consumatore;
2.gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere svolte secondo i criteri esposti all’articolo 3 attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produzione, nonché provvedere alla fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;
3.somministrare e vendere alimenti e bevande anche attraverso servizi di catering e distributori automatici purché prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e prodotti in relazione agli obiettivi dello scopo sociale;
4.offrire viaggi di turismo responsabile secondo i criteri esposti all’articolo 3 attraverso la vendita nei punti vendita o internet;
5.fornire tutti quei servizi utili al conseguimento dello scopo sociale;
6.fornire attività di consulenza e formazione alle imprese, finalizzate alla realizzazione di azioni di responsabilità sociale sostenendo i principi del Global Compact (progetto delle Nazioni Unite – OIL), nonché promozione delle certificazione SA8000 e redazione di bilanci di responsabilità sociale tra le imprese italiane ed estere.
La Società darà prevalenza alla collaborazione con partner interni al movimento cooperativo al fine di accrescere la propria capacità operativa e l’efficacia finanziaria degli investimenti previsti dal progetto d’impresa.
La cooperativa, al fine di promuovere un consumo critico e consapevole tra i soci, i gruppi sociali ed i cittadini, potrà inoltre:
a.promuovere e organizzare la costituzione di gruppi di acquisto;
b.stampare, distribuire e vendere materiale informativo, documenti, pubblicazioni, produzioni audiovisive e musicali e quant'altro utile a divulgare gli scopi della cooperativa, realizzati in proprio o da terzi;
c.svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di Enti pubblici o privati, per incentivare la competenza e la diffusione delle conoscenze in merito ai propri scopi sociali;
d.promuovere azioni sociali ed economiche (tra cui microcredito) che tendano ad eliminare le forme di sfruttamento esistenti nel rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi, soprattutto nei confronti dei produttori;
e.gestire un centro di documentazione sui temi inerenti al proprio scopo sociale.
La cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici, ivi comprese tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale amministrativa e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse sia direttamente che indirettamente ai medesimi, nonché la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri Soci o di soggetti terzi.
A titolo esemplificativo, la cooperativa potrà:
f.integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi, associazioni, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;
g.concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
h.promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci; è pertanto esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
i.costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammortamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n.59 ed eventuali norme modificate ed integrative;
Tali attività connesse dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa dichiara di aderire alla Lega delle cooperative di Bologna.



TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ART. 5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6 – Categoria speciale di soci
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Nel caso di interesse alla formazione
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Nel caso di interesse all’inserimento nell’impresa
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all’art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:
Nel caso di interesse alla formazione
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
Nel caso di interesse all’inserimento nell’impresa
a) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
c) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.
Qualora il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, egli deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.
In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 7 - Ammissione a socio
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
Trattandosi di persona fisica deve indicare:
a)nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
b)l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c)la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
d)l'ammontare della quota di capitale che sottoscriverà e verserà interamente all’atto di ammissione, fatte salve diverse disposizioni da parte dell’Organo amministrativo (l’ammontare non dovrà essere inferiore al 10% dei ricavi medi di vendita degli ultimi tre anni e comunque non inferiore a 15.000 euro);
e)l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
a)denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, sede legale e codice fiscale/partita iva;
b)copia dello statuto, dell’atto costitutivo e visura camerale;
c)delibera dell’organo sociale che sottoscrive la domanda con indicazione del proprio rappresentante all’assemblea dei soci e termine e limiti delle deleghe conferite.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - Obblighi dei soci
Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a)al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
1.del capitale sottoscritto;
2.della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3.dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b)ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c)ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;
d)a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
e)mantenere, nella vita interna della società, un comportamento consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 10 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta, consenso del Consiglio d’Amministrazione.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;
f) che non abbia versato interamente le quote sottoscritte entro 60 giorni dalla delibera di ammissione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione deve essere notificata per iscritto al socio destinatario indicando i motivi dell’esclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.

ART. 12 - Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - Liquidazione della quota
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.


TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

ART. 16 - Soci sovventori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
Il Consiglio di amministrazione si riserva di applicare l’articolo 3 del presente statuto vagliando (clausola di gradimento) l’ammissibilità del socio sovventore, che deve avere oltremodo oggetto sociale e attività correnti non in contrasto con scopo e oggetto sociale della Cooperativa.

ART. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 100,00 ciascuna.
Il socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.


ART. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 19 - Deliberazione di emissione
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci cooperatori presenti o rappresentati in assemblea generale.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20 - Recesso dei soci sovventori
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.


TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 21 - Patrimonio sociale
II patrimonio della società è costituito:
a)dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1)dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna;
2)dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati da un numero illimitato di quote del valore nominale iniziale di Euro 100,00, che il Consiglio di Amministrazione potrà variare con apposita deliberazione;
b)dalla riserva legale, formata con gli utili di gestione di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c)dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d)dalla riserva straordinaria;
e)da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
f)da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Tutte le riserve per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere distribuite o ripartite tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all’atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili.

ART. 22 – Vincoli sulle quote e loro alienazione
Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.

ART. 23 – Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.
Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.
L’Assemblea che approva il bilancio dell’esercizio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31/1/92 n.59 e successive eventuali norme modificate ed integrative, nella misura prevista dalla legge medesima;
c)ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 7 della legge 31/1/92 n.59 e successive modifiche;
d)ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.



TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

ART. 25 - Organi sociali
Sono organi della Società:
a)l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
b)il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
c)il COLLEGIO SINDACALE, se nominato.
ART. 27 - Assemblea dei soci: convocazione
L'assemblea ordinaria è convocata, dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata e/o e-mail, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dal quello della prima.
In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed eventuali Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 28 – Assemblea dei soci: funzioni
L’assemblea:
1) nomina gli amministratori, ed eventualmente i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
2) approva il bilancio, destina gli utili e delibera sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
3) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone il numero di quote ed i caratteri di cui al precedente art. 17;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5) approva i Regolamenti interni;
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 26.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 29 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 – Assemblea dei soci: votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

ART. 31 - Assemblea dei soci: diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.
Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio può rappresentare al massimo un socio.
Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali e non possono essere rilasciate deleghe con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 32 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 33 - Consiglio di amministrazione: composizione e presidenza
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
I componenti del Consiglio d'Amministrazione vengono eletti fra le persone fisiche iscritte da almeno un mese nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e.
Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari.
Gli amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

ART. 34 - Consiglio di amministrazione: compiti e poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
II Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.
L’Organo amministrativo può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine suddetto.

ART. 35 – Consiglio di amministrazione: Convocazioni e deliberazioni
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

ART. 36 – Consiglio di amministrazione: Integrazione
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, i Consiglieri sono tenuti a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.





ART. 37 – Consiglio di amministrazione: Compensi agli amministratori
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell’esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento Interno.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 38 – Consiglio di amministrazione: Rappresentanza
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale; rappresentano a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 - Collegio sindacale: composizione
Il Collegio sindacale, qualora previsto dalla norma vigente o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'assemblea che nominerà anche il Presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
E' incompatibile la parentela fino al quarto grado tra sindaci ed amministratori.
L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dall'assemblea all'atto della loro nomina; per tutta la durata del loro ufficio, ai sindaci spetta comunque il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nella realizzazione del mandato ricevuto dall'assemblea dei soci.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 40 - Collegio sindacale: compiti
Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale ed assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge.
I sindaci possono procedere in ogni momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo o richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali, debbono effettuare gli accertamenti ed i controlli periodici prescritti dalla Legge.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio i Sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono riferire circa la gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.
I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori; hanno inoltre tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.


TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - Scioglimento anticipato
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 42 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 43 – Regolamenti
L’Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.
In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

ART. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 45 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

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